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www.vinoinrete.it vino novello
G.U. n. 200 del 28-8-2012
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ALLEGATO 7
DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E L’IMMISSIONE AL CONSUMO DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DESIGNATI CON LA MENZIONE TRADIZIONALE "NOVELLO" O "VINO NOVELLO"

1. Disposizioni generali – Termini per l’immissione al consumo

1.1. Soltanto i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, per i quali negli appositi disciplinari di produzione sia stata espressamente prevista la tipologia «novello», possono utilizzare la stessa menzione “novello” o “vino novello” nella propria designazione e presentazione dalla data di immissione al consumo, a condizione che i prodotti siano confezionati entro il 31 dicembre dell’annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione ed abbiano acquisito tutte le specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste nei relativi disciplinari di produzione nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione.
1.2. La data di immissione al consumo, qualora non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 un termine successivo, è fissata alle ore 0,01 del 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano.

2. Norme di elaborazione e caratteristiche specifiche del prodotto
2.1. Il periodo di vinificazione non può essere inferiore a giorni dieci dall’inizio della vinificazione stessa.
2.2. Le partite dei vini “novelli” devono essere ottenute per almeno il 40% mediante il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera.
2.3. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo non può essere inferiore all’11% ed il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 grammi per litro.

3. Norme di etichettatura, presentazione e commercializzazione

3.1. La qualificazione “novello” o “vino novello” deve essere riportata su tutti i documenti ufficiali e/o commerciali e nei registri tenuti dalle ditte che li producono o li commercializzano.
3.2. Per i vini “novelli” estratti dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve sui documenti che accompagnano il trasporto deve essere riportata la dicitura “da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre … (indicare anno) …”.
3.3. I vini «novelli» nella loro designazione e presentazione devono fare riferimento all’annata di produzione delle uve.
3.4. E’ vietato utilizzare la menzione “novello” o “vino novello”, nonché i termini “giovane”, “nuovo”, o altre indicazioni similari, per vini non aventi diritto all’uso della menzione “novello”, ovvero non rispondenti alle caratteristiche e condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato.

etichette varie -  vini novelli       Il vino novello, un fenomeno di massa quasi tutto italiano, rappresenta un settore in costante evoluzione negli ultimi anni.

      Ogni anno si celebra il rito del dèblocage, una sorta di battesimo che dà inizio alla commercializzazione del prodotto per la stagione in corso e all'invasione degli scaffali di enoteche e ristoranti.

      Pare che il vino novello abbia origini francesi, quando negli anni '30 del XX secolo il ricercatore Flanzy sperimentò la conservazione dei grappoli sotto CO2 ed ottenne involontariamente un mosto gradevole e profumato. I primi a produrlo furono i vignaioli del Beaujolais, la regione a sud della Borgogna, con l'appellativo di Beaujolais Noveau, ricavandolo esclusivamente da uva Gamay.

      In Italia la primogenitura del vino novello va ex-aequo ad Angelo Gaja negli anni '70 con il «Vinot» ed al «S.Giocondo» di Giacomo Tachis per i Marchesi Antinori, ma negli anni il fenomeno è arrivato a contare anche più di 400 produttori per un volume intorno a 18 milioni di bottiglie. Negli ultimi tempi il novello ha però scontato una grossa flessione scendendo oramai intorno all'1% della produzione enologica nazionale.

      A differenza dei cugini francesi, nel nostro Paese si utilizzano un po' tutti i vitigni (sono circa 60 quelli previsti dai vari disciplinari) con prevalenza di Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese, ma a fare la parte del leone è soprattutto il Nord, con 6 bottiglie su 10. La regione con il maggior numero di bottiglie prodotte è il Veneto (intorno ai 5 milioni).

      Questo vino particolare è stato disciplinato per legge nel 1999, con successive modificazioni, e si produce con il processo di macerazione carbonica, una tecnica che tende ad esaltare le caratteristiche di freschezza e di sentore fruttato, regalando un prodotto molto apprezzato e beverino.

      I grappoli interi sono posti all'interno di apposite vasche da 50-70hl, nelle quali dopo aver prodotto il vuoto d'aria viene immessa co2, a 30° per 7-14gg. I grappoli che si trovano sul fondo delle vasche vengono schiacciati dalla massa d'uva e liberano il mosto. I lieviti indigeni migrano dalla buccia alla polpa alla ricerca di ossigeno ed acqua, innescando un processo di fermentazione intracellulare. Al termine del ciclo si procede alla vinificazione in rosso, con una lieve pigiatura e un'ulteriore fermentazione di 3-4gg.

      La menzione tradizionale "novello" è riservata solamente ai vini a DOP o IGP tranquilli e frizzanti, la gradazione minima è 11% vol, il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve superare i 10g/l, il termine ultimo per l'imbottigliamento è il 31 dicembre dello stesso anno della vendemmia, mentre la commercializzazione non può avvenire prima delle ore 0:01 del 30 ottobre, giorno del dèblocage (il Beaujolais Nouveau francese, invece, si potrà assaggiare solo a partire dal terzo giovedì di novembre).

      Per l'assenza quasi totale di tannino il vino prodotto in questa maniera non è particolarmente longevo, e induce gli addetti ai lavori a promuoverlo in modo massiccio, così da venderlo e consumarlo in tempi brevi (non più di 5-6 mesi dall'uscita).

      Dal punto di vista del marketing si è trattato senza dubbio di una scelta vincente, perché il vino novello ha contribuito ad avvicinare i giovani con moderazione al vino e in seguito al vino di qualità. Il novello ha però anche i suoi detrattori, poiché rappresenta in qualche misura una realtà contraddittoria.
      Il disciplinare di legge obbliga infatti il ricorso alla macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve (mentre il Beaujolais richiede il 100%), ma ammette l'utilizzo della vinificazione tradizionale per il resto dell'uvaggio.
      Forse proprio per questa ragione, oppure solamente per un po' di snobismo, alcuni grandi produttori dichiarano che il novello non lo produrranno mai, perché altrimenti danneggerebbe l'immagine dei loro vini di punta.





Indietro/Back Chiudi/Close Avanti/Next Stampa/Print Last updated 30.10.2012